DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “BAROLO”
La denominazione di origine controllata e garantita “Barolo” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- Barolo
- Barolo riserva
- Barolo e Barolo Riserva con una delle menzioni geografiche aggiuntive alle quali può essere aggiunta la menzione “vigna”
La zona di origine delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita Barolo, include l’intero territorio dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba ed in parte il territorio dei comuni di Monforte d’Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba, Cherasco e Roddi ricadenti nella provincia di Cuneo.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata e garantita Barolo, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni
- giacitura: esclusivamente collinare; sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati
- altitudine: non inferiore a 170 metri s.l.m. e non superiore a 540 m s.l.m
- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione ed a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità, ma con l’esclusione per i nuovi impianti, del versante nord da -45° a +45°
- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino
- i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.500
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot)
- è vietata ogni pratica di forzatura
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione controllata e garantita Barolo, Barolo riserva ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
Vino | Resa uva q/ha |
Titolo alcolometrico vol. min. naturale |
Barolo | 80 | 12,50 % vol |
Barolo Riserva | 80 | 12,50 % vol |
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenibili e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barolo devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Consorzio di tutela, di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nell’intero territorio dei comuni di Monforte d’Alba, Novello, La Morra, Grinzane Cavour, Diano d’Alba, Roddi e nella porzione alla destra del fiume Tanaro dei comuni di Cherasco e Verduno. Tali stabilimenti devono dimostrare di possedere un titolo di conduzione dei vigneti della durata non inferiore a quindici anni.
La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Vino | Resa uva/vino |
Produzione Max di vino |
Barolo | 70% | 56 hl/ha |
Barolo Riserva | 70% | 56 hl/ha |
Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento di:
Vino | Durata mesi |
Durata in legno mesi |
Decorrenza |
Barolo | 38 | 18 | 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve |
Barolo Riserva | 62 | 18 | 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve |
L’immissione al consumo, per ciascuno di essi, è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
Vino | Data |
Barolo | 1° gennaio del quarto anno successivo alla vendemmia |
Barolo Riserva | 1° gennaio del sesto anno successivo alla vendemmia |
All’atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento previsto, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia «riserva».
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Barolo, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso granato
- profumo: intenso e caratteristico
- sapore: asciutto, pieno, armonico
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Barolo Riserva, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso granato
- profumo: intenso e caratteristico
- sapore: asciutto, pieno, armonico
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
Le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine controllata e garantita Barolo, devono essere di forma albeisa o corrispondenti ad antico uso e tradizione, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
Le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine controllata e garantita Barolo, devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl.